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Legge 18 giugno 2009, n.69, comma 1 dell’art.32,  con decorrenza primo gennaio 2011 definisce che gli  “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti, da parte  delle amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati, con la pubblicazione nei propri siti informatici”, stabilendo al successivo comma 5 che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

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